STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“IL BAOBAB NANO – APS”

TITOLO I

Denominazione, statuto, sede, durata

Art. 1– Denominazione

L’Associazione senza finalità di lucro denominata “IL BAOBAB NANO – APS” svolge la propria attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche.

Art. 2 – Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed agisce, comunque nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico pubblico.

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 – Sede

L’ associazione ha sede in Vaiano.

Il Consiglio Direttivo può istituire sia sul territorio nazionale sia all’estero sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell’Associazione.

Art. 4 – Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

In qualsiasi momento l’Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell’Associazione.

TITOLO II

FINALITÀ E OGGETTO

Art. 5 – Finalità

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

 

 

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 Codice del Terzo settore);
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 Codice del Terzo settore);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del Terzo settore);
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera R, art. 5 Codice del Terzo settore);
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V, art. 5 Codice del Terzo settore);
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art. 5 Codice del Terzo settore).

L’Associazione ha come scopo quello di pubblica utilità e solidarietà nell’interesse generale della comunità affermando e promuovendo valori generali della solidarietà e condivisione, della pace, dei diritti umani, e del dialogo tra i popoli.

L’associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L’Associazione si ispira e fonda su due assunti fondamentali

  • l’unicità di ogni individuo viene arricchita dalla necessaria relazione con l’altro (nelle similitudini e nelle diversità) e con l’ambiente
  • la vita di ciascuno è un percorso di conoscenza e condivisione che porta continui cambiamenti che richiedono sostegno emotivo, psicologico, ambientale e materiale.

Pertanto il suo scopo è quello di:

  • promuovere il benessere psico-fisico degli individui, nelle diverse fasi della vita; accompagnare il percorso di sviluppo attraverso la conoscenza, la sperimentazione e la condivisione con particolare attenzione a minori, ai portatori di disabilità fisica o mentale, agli stranieri, alle marginalità;
  • promuovere una cultura della condivisione, del bene comune nel rispetto, nella tutela e nella promozione del patrimonio, ambientale, culturale e storico-sociale;
  • promuovere l’individuo come protagonista, nella relazione con l’altro e col mondo;
  • contribuire alla diffusione della cultura mediante la preparazione e la elevazione culturale e professionale dei propri soci e dei cittadini in generale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Oggetto

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l’Associazione potrà, sia in proprio che per conto di soggetti terzi:

  • nel settore dell’organizzazione e gestione di progetti educativi e ricreativi per l’infanzia e l’adolescenza anche nella forma di campi di studio e lavoro, percorsi individuali e/o di piccoli gruppi di sostegno scolastico, campi ricreativi, momenti di animazione culturale e di socializzazione ed in genere qualsiasi manifestazioni a scopo educativo e di promozione della crescita dei giovani;
  • nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di interventi nell’ambito delle discipline psicologiche ovvero, ma solo a titolo esemplificativo, nel settore della consulenza, del sostegno e della riabilitazione psicologica;
  • nel settore della progettazione, organizzazione e gestione delle discipline dell’arte terapia ovvero, ma a solo titolo esemplificativo, nel settore delle arti creativa quali il teatro terapia, danza terapia, biodanza, comico terapia, disegno, canto, scrittura creativa, espressione emozionale;
  • nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di convegni, incontri, corsi residenziali e non, seminari, tavole rotonde, workshop, corsi sui temi inerenti l’educazione alla salute, la prevenzione, la promozione di corretti stili di vita, la psicologia, la pedagogia, il benessere psicofisico e ambientale e ogni altro argomento inerente alle finalità associative;
  • la promozione e la gestione di iniziative e attività culturali, musicali, ricreative sportive ed assistenziali atte a consentire una più elevata qualità della vita nonché a rappresentare opportunità di svago e di riposo per i soci;
  • la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di spettacoli, rassegne, saggi e di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività;
  • la creazione di luoghi d’incontro fra gli associati, a scopo formativo, per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la loro conoscenza reciproca, e per prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione e intolleranza;
  • nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di attività afferenti alla gestione delle relazioni umane, dei processi e rapporti comunicativi ovvero, ma al solo titolo esemplificativo, empowerement, creatività, autostima, contatto empatico, risoluzione dei conflitti, gestione di gruppi, relazioni, animazione ed attività similari;
  • nel settore della gestione di Centri di documentazione, di biblioteche, videoteche ed affini sui temi dell’associazione
  • nel settore della progettazione, organizzazione e gestione di attività dirette alla formazione degli insegnanti e degli educatori sui temi inerenti le finalità associative;
  • nel settore dell’attività di assistenza e reinserimento sociale o comunque tutte le altre forme di aiuto praticabile nei confronti di persone svantaggiate o escluse dal sistema sociale;
  • nel settore dei servizi e interventi interculturali finalizzati a favorire l’integrazione sociale di cittadini immigrati;
  • nel settore dell’editoria attraverso la pubblicazione di periodici, libri, testi e di pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;
  • nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento delle pari opportunità, della cultura, delle progettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;
  • nel settore della diffusione e divulgazione dei temi associativi attraverso la gestione di siti internet e strumenti affini
  • operare nel settore dell’orientamento al lavoro, della formazione o riqualificazione professionale sia di soggetti emarginati, disoccupati ovvero in cerca di prima occupazione, sia di personale già attivo tramite l’organizzazione di incontri o corsi di studio, di approfondimento, di addestramento, di riqualificazione su argomenti di interesse generale e specifico per soggetti pubblici e privati;

Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In qualsiasi caso, l’associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e soggetti sia pubblici che privati.

 

TITOLO III

ASSOCIATI

REQUISITI – CATEGORIE – DIRITTI E DOVERI

Art. 7 Requisiti degli associati

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci, possono essere:

Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ ambiente associativo.

Soci attivi

sono coloro che partecipano attivamente alla vita associativa e versano annualmente la quota associativa come previsto e deliberato dal Consiglio Direttivo;

Soci sostenitori

sono coloro che versano annualmente una quota associativa appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

Soci Benemeriti

sono coloro che versano annualmente una quota associativa appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

Soci onorari

Sono individuate dal Consiglio Direttivo ovvero dall’Assemblea Generale Ordinaria dei soci tra le persone fisiche che si siano distinte per aver dato significativi contributi morali e materiali alla realizzazione delle finalità associative;

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie è puramente formale e non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione

Art. 8. Ammissione a socio

Possono chiedere di essere ammessi come soci  le persone fisiche, mediante inoltro di domanda scritta e dietro presentazione di due membri attivi dell’Associazione sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio direttivo.

Nella domanda di ammissione a soci devono essere indicati i dati anagrafici, i contatti (telefono e mail), la residenza dell’aspirante associato, le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire all’Associazione. Sull’ammissione ad associato il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Le decisioni saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida e conseguentemente il richiedente – se positiva – viene trascritto nel libro soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

Art. 9 Diritti e Doveri dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare e a votare nell’assemblea purché iscritti da almeno tre mesi. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che hanno maturato almeno due anni di appartenenza all’associazione.

Gli associati potranno utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dall’associazione.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa annuale, nell’importo e nelle modalità di versamento, stabilita dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

Gli associati che prestano attività di volontariato saranno assicurati come previsto. Dall’Articolo 18 del Codice del terzo settore.

Art.10 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art.11 – Recesso del socio

L’associato può recedere liberamente dall’associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell’anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 12 L’esclusione del socio

L’Assemblea può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

l’esclusione del socio dall’associazione, per i seguenti motivi:

1)       non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;

2)       svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

3)       in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;

4)       si renda moroso nel pagamento della quota associativa (esclusione automatica deliberata dal Direttivo);

ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di febbraio, provvede alla revisione del libro dei Soci.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Il recesso, la morte o l’esclusione del socio non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all’associato o ai suoi eredi.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13 Gli organi Associativi

Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • L’organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Gli organi dell’Associazione sono tenuti ad assicurare un’informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.

Nell’individuazione delle funzioni statutarie ed operative e nella composizione degli organi l’Associazione si impegna a promuovere una presenza equilibrata tra i generi che siano soci dell’Associazione.

Nell’assunzione di decisioni da parte degli organi associativi, l’Associazione si ispirerà a principi diretti a garantire la massima partecipazione democratica di tutti i soci privilegiando il metodo del consenso. Solo in casi estremi e verificata l’impossibilità di raggiungere un accordo le decisioni verranno prese a maggioranza.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

TITOLO V

DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14 L’assemblea ordinaria degli associati

L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

  1. a) in sede ordinaria:
  • eleggere o revocare il consiglio direttivo
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • eleggere o revocare il Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario ed eventuali altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • discutere e deliberare sull’approvazione del programma annuale, e del relativo bilancio preventivo;
  • discutere e deliberare sull’approvazione di eventuali regolamenti interni o dei lavori assembleari elaborati dal Consiglio Direttivo;
  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
  • deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  1. b) in sede straordinaria:
  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Convocazione dell’assemblea degli associati

L’assemblea ordinaria ha l’obbligo di riunirsi almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il 31 dicembre per approvare gli indirizzi programmatici per l’anno successivo.

Su deliberazione unanime, e adeguatamente motivata, il Consiglio direttivo può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione non oltre trenta giorni.

L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal presidente del consiglio direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.

L’assemblea degli associati è convocata mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali con preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell’adunanza, in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 8 giorni.

L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza.

Art. 16 Costituzione e deliberazioni dell’assemblea degli associati

L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz’ora dall’orario fissato, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione, trascorsi almeno 30 minuti dalla prima, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall’Assemblea.

L’Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da Segretario.

Qualora l’assemblea si trovasse nelle condizioni di deliberare a maggioranza, questa delibererà:

– in sede ordinaria

a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati se l’assemblea si riunisce in prima convocazione, ovvero, se si riunisce in seconda convocazione, a maggioranza dei soci intervenuti indipendentemente dal numero;

– in sede straordinaria

con i due terzi dei voti dei soci presenti.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli associati.

Art. 17 Forma di votazione dell’Assemblea

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora esigenze di gestione lo rendano necessario il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Art. 19 Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

I consiglieri sono eletti dall’Assemblea ordinaria e durano in carica per quattro anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

  • eseguire le deliberazioni assembleari;
  • autorizzare o delegare il presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;
  • redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale preventivo per l’approvazione da parte dell’Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull’attività dell’associazione.
  • redigere e proporre all’assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell’attività associativa da svolgere, i criteri e le priorità della stessa;
  • curare i rapporti con gli organismi internazionali;
  • esaminare e approvare le proposte di assunzione e di collaborazione professionale;
  • esaminare e approvare le proposte di nomina dei coordinatori di settore e di altri incarichi di lavoro specifici;
  • proporre di anno in anno la quota di iscrizione degli associati;
  • assicurare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione costante delle attività, della gestione, dell’utilizzo delle risorse umane e finanziarie;
  • curare l’organizzazione di tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l’associazione è stata costituita.

Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte dai soci e non soci.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 20 Riunione e convocazione del Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti il consiglio stesso

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera ovvero per fax, e-mail, inviata almeno tre giorni prima della data di convocazione.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei consiglieri.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, o in sua assenza, dal vice presidente ovvero, in assenza di quest’ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 21 – Sostituzione dei Consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli tramite l’utilizzo della lista dei non eletti ove presente o con convocazione dell’assemblea per reintegrare il membro mancante. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

TITOLO VII

DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Art. 22 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vice Presidente.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Nel caso non venga delegato nessun consigliere alla carica di Tesoriere, le funzioni di quest’ultimo vengono esercitate dal Presidente.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente può convocare l’Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 23 Vice Presidente

Il Vice-Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO VIII

DEL TESORIERE

Art. 24 Il Tesoriere

Spettano al Tesoriere le seguenti funzioni e compiti:

curare l’uso delle risorse e dei fondi dell’associazione, in attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

sovraintendere alla tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti di natura fiscale, legale e valutaria ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari e l’Amministrazione PPTT;

TITOLO IX

Il SEGRETARIO

Art. 25 Il Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il quale dovrà:

– redigere i verbali del Consiglio Direttivo;

– diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;

– tenere la corrispondenza e curare i documenti dell’Associazione;

– ed in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO X

L’ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26 L’organo di controllo e revisione legale dei conti

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

TITOLO XI

BILANCIO e LIBRI

Art. 27 – Esercizio associativo

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il consiglio direttivo redige e sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 28 Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell’Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 14 del Codice del terzo settore, l’associazione deve:

  • pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (C.2 art. 14 Codice del terzo settore)
  • redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. (C.1 art. 14 Codice del terzo settore)

Art. 29 Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente.

TITOLO XII

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 30 Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, entrate da attività di interesse generale indicate nel presente statuto di cui all’articolo 5 del Codice del terzo settore, proventi da attività di raccolta fondi di cui all’articolo 7 del codice del terzo settore nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità associative; , l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 31 Beni mobili e immobili

L’associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l’associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Art. 32 Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea delibera sull’utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

Art. 33 Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio direttivo.

Art. 34 Responsabilità verso i terzi

L’associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall’art. 38 del codice civile.

TITOLO XIII

COMITATI E COMMISSIONI

Art. 35 Comitati e Commissioni

Il Consiglio Direttivo può istituire, deliberandone le funzioni ed i compiti, comitati e/o commissioni composte da soci e solo eccezionalmente persone non.

I Comitati e le Commissioni avranno come unico scopo quello di realizzare le finalità istituzionali ed i programmi approvati dall’Assemblea dei Soci.

Un regolamento interno redatto a cura del Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di lavoro e di deliberazione di ciascuna commissione e/o comitato.

TITOLO XIV

DIPENDENTI, COLLABORATORI ED ADERENTI

Art. 36 Partecipazione democratica dello staff e dei volontari

L’Associazione favorisce la partecipazione di lavoratori, collaboratori, giovani in servizio civile e volontari alla vita associativa, promuovendo il confronto e la collaborazione con i soci, le strutture e le commissioni di lavoro, i servizi e gli organi eletti dall’Assemblea.

L’assunzione di dipendenti e collaboratori o l’affidamento esterno di incarichi professionali è comunque subordinata alla prevalenza dell’attività spontanea e gratuita svolta dai propri associati volontari come richiesto dalla L. 117/2017.  

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Art. 37 Dipendenti e Collaboratori

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’associazione può avvalersi di personale dipendente. La qualità di volontario è tuttavia incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione

I rapporti tra l’associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati

Art. 38 Professionisti

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’associazione può stipulare accordi professionali, con i limiti di cui al precedente articolo.

TITOLO XV

DELLO SCIOGLIMENTO

Art. 39 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione avviene per scadenza del termine ovvero può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto e con voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

L’Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci

Art. 41 Rinvio

  • Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
  • Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
  • In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l’Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
  • Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
  • Ai fini di cui ai commi 3 e 4, in particolare, l’Associazione:
    1. svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett. a), nn. 01) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
    2. continua ad utilizzare la denominazione di «IL BAOBAB NANO ONLUS» in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;
    3. osserva i limiti previsti dall’art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
    4. in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

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